maggio 31, 2013

PER UN FINE VITA PIU’ DOLCE E DIGNITOSO

Bruxelles, 6 maggio 2013 Christian de Duve, 95 anni, autorevole scienziato belga, premio Nobel per la medicina nel 1974, ha deciso di accelerare la sua morte con l’eutanasia. In Belgio l’eutanasia è legale dal 2002, secondo paese europeo ad introdurre questa possibilità dopo l’Olanda. Riferisce lo scienzato : “Sarebbe un’esagerazione dire che non ho paura della morte, ma non ho paura di ciò che verrà dopo perché non sono un credente. Quando scomparirò, sarò scomparso, non ci sarà altro. Ciò che devo prevedere adesso, è la mia morte, e lo sto facendo”, aveva rivelato De Duve al quotidiano belga Le Soir appena un mese fa.

La sua decisione di procedere con l’eutanasia è arrivata dopo una caduta in casa, ma De Duve ha aspettato l’arrivo del figlio dagli Stati Uniti per morire circondato dall’affetto dei suoi familiari. “Ci ha lasciati serenamente e ha rifiutato di prendere degli ansiolitici prima dell’iniezione finale. Se ne è andato con un sorriso e un addio”, ha detto la figlia Francoise a Le Soir.

Personalmente ho toccato con mano la sofferenza, lunga ed immeritata, di mia Mamma che lasciò me e mio Padre per un tumore al cervello, che la costrinse immobile a letto per circa 18 mesi.

In molti momenti di quel periodo molto difficile, pensai che non era giusto soffrire così tanto senza una speranza di miglioramento, e allora da quel momento ho maturato in “scienza e coscienza” che la legislazione italiana fosse inadeguata e non rispettosa della libertà di scelta individuale.

Trattare temi cruciali come l’amore dei vecchi, le patologie invalidanti, gli stadi terminali e l’eutanasia presenta sicuramente rischi e ci si espone anche a molte critiche.

Parlare di un argomento così difficile potrebbe però aiutare tutte le persone di questo mondo ad una qualche forma di “fraternizzazione” in considerazione che questo destino è una certezza che ci rende tutti simili.

La morte dovrebbe essere vissuta a mio avviso come un passaggio naturale, non eludibile, al quale prepararsi e del quale provare a condividere il dolore, indipendentemente dalle opinioni religiose di ciascuno di noi.

Non è detto che ciò possa accadere e non penso che la morte possa essere “sdrammatizzata”, essa resta comunque un trauma; ma si può evitare, credo, che quell’evento si trasformi in una catastrofe di senso e di relazioni.

Ciò può avvenire solo attraverso una consapevolezza crescente della propria vocazione all’autodeterminazione, che non va intesa come fredda e neutra dichiarazione di autosufficienza e di autonomia dagli altri e dal mondo, destinata fatalmente a diventare solitudine, bensì come scelta da condividere, da comunicare ai propri cari e da sopportare unitamente a loro.

Per questi semplici motivi da me esposti mi sono fatto promotore della legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale, promossa dall’Associazione Luca Coscioni e dai Radicali Italiani.

Questa ritengo sia l’occasione per discutere, liberamente, ognuno con le proprie idee e con pietà laica o con sensibilità religiosa, di noi e della nostra fine.

 

La proposta di legge prevede:

 

“Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”

Articolo 1

Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:

1) provenga da soggetto maggiorenne;

2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;

3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.

Articolo 2

Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;

2) il paziente sia maggiorenne;

3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;

4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;

5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;

6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;

7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .

Articolo 4

Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.

La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.

Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.

Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593.

 

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