maggio 2, 2013

SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA SUGLI ANIMALI

Capisco che la posizione che sostengo è una posizione poco popolare, ma la disinformazione riguardo la sperimentazione animale rischia di arrecare danni enormi alla salute sia animale che umana. La sperimentazione animale, purtroppo, è infatti uno step ancora imprescindibile nella creazione di un farmaco. Senza la sperimentazione animale tutti i farmaci che sono ora in commercio non esisterebbero. Basti pensare che fino a poco tempo fa si moriva molto facilmente di malattie come polmonite, influenza, difterite, tubercolosi, diabete, poliomielite e altre ancora a causa delle scarse conoscenze mediche e delle insufficienti soluzioni farmacologiche presenti.

Il benessere animale è fondamentale per condurre uno studio corretto; se infatti l’animale soffre, la qualità della ricerca sarà pessima, ed è per questo che uno dei principi cardine della sperimentazione animale sono le 3R: Replace, Reduce, Refine.

Replace significa che l’animale viene sostituito ogni qualvolta sia possibile farlo. Questo è obbligatorio anche per legge, infatti il D.lgs. 116/92 recita: “Gli esperimenti di cui all’art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l’impiego di animali.” (art. 4, comma 1). E’ importante sottolineare come, sfortunatamente e a differenza di ciò che asseriscono informazioni spesso inesatte divulgate da figure esterne alla comunità scientifica, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non tutti gli esperimenti possono essere eseguiti senza utilizzare un organismo vivente complesso: si pensi ad esempio agli impianti cocleari, ai pacemaker, o ai farmaci antiepilettici, trattamenti che certo non possono essere replicati utilizzando semplici colture cellulari.
Il principio del Reduce è quello di utilizzare il minor numero di animali possibile, in linea anche con il punto precedentemente esposto. Come è possibile verificare all’indirizzo seguente (http://www.izs.it/bollettino_segn_legislative/bollettini_2011/marzo_11/3_sperimentazione%20animale.pdf), tale riduzione viene già messa in atto, ad esempio vi invitiamo a notare come nel corso di soli tre anni (periodo 2007-2009) il numero di cani utilizzati per la sperimentazione animale in Italia sia sceso di approssimativamente il 40%.
Infine Refine si riferisce alla riduzione della sofferenza dell’animale al minimo possibile; questo significa anche mettere l’animale nelle migliori condizioni di vita possibile, dalla gabbietta sempre pulita con cura, al cibo e all’acqua sempre presenti, dalla possibilità per l’animale di interagire con i propri simili se appartiene ad una specie socievole, alla presenza costante in stabulario di un veterinario pronto a intervenire al minimo segno di problemi.
In particolare, vorrei sottolineare come, per evitare sofferenza inutile all’animale, l’anestesia sia obbligatoria, sia secondo il D.lgs. 116/92 (articolo 2, comma 2,3)
“Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:
• 1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
• 2) quelli che implicano l’impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
• 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
• 4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.”
che secondo la Direttiva Europea 2010/63/UE (articolo 14) “Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia.
Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia.
2. Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:
a) se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l’animale della procedura stessa; e
b) se l’anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura.
3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.
In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico.
4. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura.
5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale.”

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, mi auguro che si possano trovare soluzioni alternative alla sperimentazione animale, ma che ciò venga fatto con buon senso, affinchè si possa comunque dare speranza a chi purtroppo necessita ancora oggi di un farmaco e di una terapia per poter continuare a vivere.

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