Le novità dei contratti di collaborazione riguardano anche chi effettua prestazioni di lavoro autonomo.
Qualora la prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività e sia svolto da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo superiore ai 18.000,00 euro, tale prestazione è da considerarsi di lavoro autonomo.
Sarebbe inoltre buona cosa evitare per il lavoratore autonomo che i corrispettivi percepiti nell’arco dello stesso anno solare da parte dello stesso committente non superino l’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare.
Andrebbe anche evitata la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente (es: ufficio o studio con scrivania e pc aziendale).