maggio 31, 2013

PER UN FINE VITA PIU’ DOLCE E DIGNITOSO

Bruxelles, 6 maggio 2013 Christian de Duve, 95 anni, autorevole scienziato belga, premio Nobel per la medicina nel 1974, ha deciso di accelerare la sua morte con l’eutanasia. In Belgio l’eutanasia è legale dal 2002, secondo paese europeo ad introdurre questa possibilità dopo l’Olanda. Riferisce lo scienzato : “Sarebbe un’esagerazione dire che non ho paura della morte, ma non ho paura di ciò che verrà dopo perché non sono un credente. Quando scomparirò, sarò scomparso, non ci sarà altro. Ciò che devo prevedere adesso, è la mia morte, e lo sto facendo”, aveva rivelato De Duve al quotidiano belga Le Soir appena un mese fa.

La sua decisione di procedere con l’eutanasia è arrivata dopo una caduta in casa, ma De Duve ha aspettato l’arrivo del figlio dagli Stati Uniti per morire circondato dall’affetto dei suoi familiari. “Ci ha lasciati serenamente e ha rifiutato di prendere degli ansiolitici prima dell’iniezione finale. Se ne è andato con un sorriso e un addio”, ha detto la figlia Francoise a Le Soir.

Personalmente ho toccato con mano la sofferenza, lunga ed immeritata, di mia Mamma che lasciò me e mio Padre per un tumore al cervello, che la costrinse immobile a letto per circa 18 mesi.

In molti momenti di quel periodo molto difficile, pensai che non era giusto soffrire così tanto senza una speranza di miglioramento, e allora da quel momento ho maturato in “scienza e coscienza” che la legislazione italiana fosse inadeguata e non rispettosa della libertà di scelta individuale.

Trattare temi cruciali come l’amore dei vecchi, le patologie invalidanti, gli stadi terminali e l’eutanasia presenta sicuramente rischi e ci si espone anche a molte critiche.

Parlare di un argomento così difficile potrebbe però aiutare tutte le persone di questo mondo ad una qualche forma di “fraternizzazione” in considerazione che questo destino è una certezza che ci rende tutti simili.

La morte dovrebbe essere vissuta a mio avviso come un passaggio naturale, non eludibile, al quale prepararsi e del quale provare a condividere il dolore, indipendentemente dalle opinioni religiose di ciascuno di noi.

Non è detto che ciò possa accadere e non penso che la morte possa essere “sdrammatizzata”, essa resta comunque un trauma; ma si può evitare, credo, che quell’evento si trasformi in una catastrofe di senso e di relazioni.

Ciò può avvenire solo attraverso una consapevolezza crescente della propria vocazione all’autodeterminazione, che non va intesa come fredda e neutra dichiarazione di autosufficienza e di autonomia dagli altri e dal mondo, destinata fatalmente a diventare solitudine, bensì come scelta da condividere, da comunicare ai propri cari e da sopportare unitamente a loro.

Per questi semplici motivi da me esposti mi sono fatto promotore della legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale, promossa dall’Associazione Luca Coscioni e dai Radicali Italiani.

Questa ritengo sia l’occasione per discutere, liberamente, ognuno con le proprie idee e con pietà laica o con sensibilità religiosa, di noi e della nostra fine.

 

La proposta di legge prevede:

 

“Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”

Articolo 1

Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:

1) provenga da soggetto maggiorenne;

2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;

3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.

Articolo 2

Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;

2) il paziente sia maggiorenne;

3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;

4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;

5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;

6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;

7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .

Articolo 4

Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.

La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.

Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.

Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593.

 

maggio 29, 2013

CONFERENZA STAMPA EUTANASIA

Verona, 29 maggio 2013 – Presentazione progetto di legge popolare “Eutanasia legale” e testamento biologico.

Con Marco Cappato, Giorgio Pasetto, Katia Forte e Donatella Bovo.

Presso il Comune di Verona nell’ufficio di segreteria generale e affari di giunta (piano terra) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e anche il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, un dipendente comunale sarà sempre disponibile per la raccolta firme e l’autentica delle stesse.

maggio 26, 2013

Osteopatia e Chinesiologia al servizio della salute, DMSO TECHNIQUE.

DMSO TECHNIQUE

Osteopatia e chinesiologia al servizio della salute

 www.centrobernstein.it

gpasetto@centrobernstein.it

 

Giorgio Pasetto

dottore in scienze motorie

dottore in osteopatia

La tecnica osteopatica e chinesiologia denominata DMSO Technique associa l’osteopatia alla chinesiologia.

Ogni gesto motorio umano evoluto richiede un buon equilibrio, un corretto ordine di intervento dei segmenti motori e una forza muscolare adeguata.

La nostra vista e sensibilità percepiscono solo una piccola parte di quello che avviene durante un gesto motorio, la tecnologia attuale ci consente invece di cogliere infiniti dettagli, alcuni di questi molto importanti.

La DMSO Technique si colloca in un contesto dove l’intervento del chinesiologo e dell’osteopata devono essere associati affinchè si possa ottenere un risultato ottimale, ma soprattutto in quei casi dove la precisione e l’accuratezza dell’intervento professionale risultano fondamentali.

Ecco sinteticamente come si struttura l’intervento professionale dell’osteopata-chinesiologo (DMSO Technique).

La prima fase riguarda la valutazione biomeccanica soggettiva dove si rilevano deficit articolari, limitazioni dei movimenti vertebrali, retrazioni muscolari, deficit muscolari, compensi posturali.

La seconda parte dell’intervento è una valutazione oggettiva in quanto utilizza strumenti di misura molto raffinati e precisi.

Conclusa la fase valutativa l’osteopata-chinesiologo può intervenire:

1)     immediatamente attraverso delle tecniche di normalizzazione e attraverso delle esercitazioni propriocettive e/o dinamiche specifiche.

2)     programmando un intervento osteopatico e chinesiologico nel tempo.

Mediante le normalizzazioni osteopatiche e le esercitazioni specifiche si potrà ottenere un ridimensionamento e riadattamento motorio del soggetto.

L’osteopatia e la chinesiologia si collocano in un contesto di prevenzione, ma anche in un contesto terapeutico se lo scopo del nostro agire si concentra sulle cause adattative che possono aver determinato l’insorgere delle problematiche.

Queste situazioni rischiose si accentuano quando la potenza in gioco aumenta fortemente, come avviene attualmente nello sport agonistico.

Facendo una semplice esemplificazione è come se un’auto lavorasse fuori convergenza ad elevata velocità, la struttura meccanica dell’auto stessa ed i fattori ammortizzanti andrebbero incontro sicuramente ad una usura più rapida ed anche a rotture di alcune parti meccaniche.

In passato per cercare di ottimizzare il gesto motorio di un atleta si cercava di copiare i movimenti degli atleti migliori di quella disciplina sportiva, oggi questo concetto è sorpassato, il movimento teorico ideale non esiste in termini generali, ma si deve invece ricercare il movimento migliore per ogni singolo atleta.

maggio 25, 2013

PROPOSTA DI LEGGE PER LE SCIENZE MOTORIE

Tale proposta andrebbe sostenuta in modo trasversale da tutte le forze politiche!

“Disciplina delle professioni relative alle attività motorie e sportive” Proposta di legge C. 775 

d’iniziativa del deputato
FILIPPO FOSSATI (PD)

Presentata il 16 aprile 2013

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, che riproduce l’identico testo proposto nella XIV legislatura dall’On. Giovanni Lolli reca la proposta di disciplina delle professioni relative alle attività motorie e sportive.

La proposta di legge ha come obiettivo prioritario il riconoscimento del ruolo dei laureati in scienze motorie, anche in un’ottica rivolta alla tutela del cittadino-utente.
Il riconoscimento di queste figure professionali contribuisce a ottenere l’obiettivo che la pratica delle attività motorie e sportive sia affidata a figure professionali che vantino un processo formativo adeguato.
Con l’istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si sono già laureati oltre 15.000 soggetti mentre i diplomi rilasciati dagli istituti superiori di educazione fisica sono stati, negli anni, circa 80.000. Ad oggi sono state attivate oltre 30 facoltà e corsi di laurea in scienze motorie.
Questi dati fotografano perfettamente lo sviluppo e l’importanza che gli studi in scienze motorie hanno avuto in questi anni, partendo anche dalla considerazione che la pratica di attività motorie e sportive tra i cittadini, così come la cultura delfitness e del movimento volti alla qualità della vita, sono enormemente aumentati coinvolgendo oramai decine di milioni di persone.
Lo sport e il movimento sono sempre più una pratica diffusa, un’abitudine, uno strumento di prevenzione e un diritto di cittadinanza. Studiare le scienze motorie e professionalizzare l’agire quotidiano di chi assiste, guida, coordina, o progetta l’attività deve essere, sempre di più, un obiettivo di tutte le istituzioni pubbliche.
Questo riconoscimento non implica l’automatico «annullamento» del ruolo di coloro che, in virtù dell’esperienza professionale maturata nel settore dello sport, ma pure della formazione conseguita grazie a corsi di formazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, possono comunque offrire un contributo importante all’affermazione del valore e della pratica sportivi nel nostro sistema.
Il riconoscimento del ruolo dei laureati in scienze motorie non porta, infatti, con sé il disconoscimento del ruolo e della funzione di coloro che, da sempre, esercitano, accanto ai primi, un’attività importante nella pratica dell’attività motoria e sportiva.
Il presente intervento legislativo si pone in un’ottica di legge-quadro che impone condizioni minime generalizzate; le opportune previsioni introdotte a livello regionale si combineranno con la disciplina stabilita dalla presente proposta di legge. Ad esempio, alcune regioni hanno già imposto, con legge, la presenza di un responsabile di struttura laureato in scienze motorie a tutte le società sportive operanti nel settore, spesso introducendo, contestualmente, il riconoscimento di benefìci finanziari adeguati.
La presente proposta di legge tiene conto della complessità del mondo sportivo nel quale convivono, accanto a soggetti che svolgono un’attività professionale, una moltitudine di organizzazioni e di strutture che operano grazie al volontariato e alla passione dei cittadini e che non possono essere interessate da interventi che potrebbero determinare la chiusura di molte di esse.
Escludendo, pertanto, l’obbligo generalizzato per tutte le strutture pubbliche e private di procedere all’«assunzione» di un laureato in scienze motorie, si è ipotizzato che la figura del responsabile di struttura debba essere obbligatoriamente prevista esclusivamente per le società e le associazioni sportive non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002.
La ratio di tale intervento è rinvenibile nella totale assenza di verifiche e di controlli per l’attività di quelle società e associazioni sportive che non fanno riferimento né alle federazioni sportive nazionali, né alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il responsabile di struttura può operare indifferentemente in virtù di un rapporto di consulenza ovvero di lavoro dipendente e, in ogni caso, per le strutture minori è riconosciuta la facoltà di associarsi per potersi avvalere congiuntamente di un unico responsabile di struttura, purché entro un limite massimo definito dalle regioni e destinato a garantire l’effettività dell’intervento e l’effettiva assunzione di responsabilità da parte del professionista.
È stata esclusa fin dall’inizio l’ipotesi di un albo dei laureati in scienze motorie – perché in aperto contrasto con gli obblighi comunitari – ma si è invece ipotizzata la costituzione di una o più associazioni professionali riconosciute ad adesione volontaria. Tali associazioni potrebbero attestare la competenza, la qualificazione professionale tecnico-scientifica e deontologica nonché le specializzazioni conseguite dagli iscritti.
Naturalmente, trattandosi di professioni la cui attività può incidere su diritti costituzionalmente garantiti, occorrerà prevederne la registrazione presso il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).
      1. Ai fini della presente legge, per attività motorie e sportive s’intendono le diverse forme di attività fisica che, esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici e privati, negli ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione, dello sport per disabili, dei servizi turistico-ricreativi o di recupero post-riabilitativo, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere e dell’efficienza psico-fisici, l’espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali, la rieducazione sociale e civile, la pratica di attività sportive non competitive e del fitness nonché l’ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive nel campo dilettantistico. Restano ferme e distinte le attribuzioni degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1, per luoghi pubblici o privati s’intendono:

          a) gli impianti e i centri sportivi, di qualunque tipo, anche situati all’interno di strutture turistiche e termali, in cui sono tenuti lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie e sportive per l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 1;

          b) le strutture sanitarie e socio-pedagogiche, gli istituti di rieducazione e di pena e le comunità di recupero, in cui sono effettuate attività motorie e sportive per l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 1;

          c) gli impianti e i centri sportivi dove sono svolte attività sportive dilettantistiche disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Art. 2.
(Professionista delle attività motorie e sportive).

      1. È istituita la figura del professionista delle attività motorie e sportive.
2. Formano oggetto della competenza dei professionisti delle attività motorie e sportive le seguenti attività finalizzate al mantenimento del benessere e dell’efficienza psico-fisici mediante la promozione di stili di vita attivi nonché al recupero motorio post-riabilitativo e dei vizi posturali ovvero rivolte ai soggetti disabili e a tutti gli individui in condizioni di salute clinicamente controllate:

          a) conduzione e valutazione delle attività motorie, sportive e di fitness individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo o sportivo, anche per la promozione della salute nella comunità, nonché le attività di allenamento e di preparazione fisica e atletica relative allo sport dilettantistico svolte nei luoghi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c);

          b) informazione e comunicazione nell’ambito delle attività motorie e sportive, nonché organizzazione e gestione di manifestazioni sportive;

          c) progettazione, coordinamento, direzione tecnica e conduzione delle attività motorie e sportive di cui alle lettere a) e b);

          d) progettazione, organizzazione, gestione e verifica di qualità delle diverse tipologie delle strutture e dei servizi per lo sport e per le attività motorie, compresi gli eventi sportivi, nonché gestione economico-aziendale delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle aziende che producono e commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell’ambito delle attività motorie e sportive.

3. Il professionista delle attività motorie e sportive deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive (L-22), di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero del diploma di educazione fisica rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica, ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all’estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 3.
(Tutela dei praticanti delle attività motorie e sportive).

      1. Il professionista delle attività motorie e sportive ha l’obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l’esercizio della rispettiva attività ai sensi della presente legge.
2. La presenza di un responsabile di settore scelto tra i professionisti di cui all’articolo 2 della presente legge nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture gestite da soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è obbligatoria. Il professionista delle attività motorie e sportive è responsabile dell’applicazione dei programmi svolti nonché del rispetto delle normative anti-doping e dell’adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all’assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente in materia.
3. Le regioni definiscono il numero di utenti settimanali al di sotto del quale le strutture e gli impianti indicati al comma 2 possono associarsi tra loro, in numero non superiore a tre, per avvalersi, in regime di consulenza, di un medesimo professionista delle attività motorie e sportive quale responsabile della struttura.
4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 sono obbligati a rendere al comune territorialmente competente, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, per le strutture di nuova istituzione, ed entro trenta giorni per le strutture già operanti, un’apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestata l’assunzione ovvero la stipula di altro accordo di collaborazione da parte della struttura interessata con un professionista delle attività motorie e sportive, in conformità a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.
(Associazioni professionali riconosciute).

      1. I professionisti delle attività motorie e sportive possono costituire una o più associazioni professionali con le caratteristiche elencate dal presente articolo.
2. Ciascuna associazione ha natura di diritto privato, non ha finalità di lucro, è costituita su base volontaria ed è riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
3. La partecipazione all’associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza.
4. Ciascuna associazione è iscritta nell’apposito registro delle associazioni professionali riconosciute istituito presso il Ministero della giustizia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
5. Gli organi ed i compiti di ciascuna associazione sono disciplinati da un apposito statuto adottato dalla stessa associazione in conformità alla legislazione vigente in materia.
6. Lo statuto e le clausole associative garantiscono la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza e la costante verifica dell’effettiva applicazione di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dalla stessa associazione, le idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione, e in particolare i livelli di qualificazione e di aggiornamento professionali, nonché la costante verifica della professionalità per gli iscritti con opportune iniziative periodiche di formazione e di aggiornamento professionali.
7. L’iscrizione all’associazione è subordinata alla verifica da parte della stessa associazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio di ciascuna delle professioni di cui all’articolo 2 commi 3 e 4.
8. L’associazione è tenuta a rendere noti al pubblico gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti iscritti, nonché a rilasciare periodicamente agli stessi iscritti, su loro richiesta, un attestato relativo alla qualificazione professionale e tecnico-scientifica conseguita, assicurando che tali attestati siano redatti e rilasciati in base a verifiche di carattere oggettivo e a dati certi, in possesso della medesima associazione, concernenti la professionalità e le specializzazioni.
9. Ciascuna associazione è di norma articolata su base provinciale, tenuto conto delle specifiche necessità delle categorie di professionisti rappresentate.

Art. 5.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite alle medesime regioni e province autonome della legislazione vigente in materia.

 

maggio 22, 2013

PER UN FINE VITA PIU’ DOLCE E DIGNITOSO

Ben oltre la metà degli italiani  è a favore dell’eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate condizioni, una morte opportuna invece che imposta nella sofferenza. I vertici dei partiti e la stampa nazionale, invece, preferiscono non parlarne: niente dibattiti su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie personali si impongono: Eluana e Beppino Englaro, Giovanni Nuvoli, Luca Coscioni e Piero Welby.

Oggi, chi aiuta un malato terminale a morire – magari un genitore o un figlio che implora di porre fine alla sofferenza del proprio caro – rischia molti anni di carcere. Il diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà è costantemente violato, anche solo per paura, o per ignoranza. La conseguenza è il rafforzamento della piaga tanto dell’eutanasia clandestina che dell’accanimento terapeutico.

Per rimediare a questa situazione, proponiamo poche regole, ma chiare, che stabiliscano con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, ivi incluso il ricorso all’eutanasia.

La proposta di legge prevede:

“Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”

Articolo 1

Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:

1) provenga da soggetto maggiorenne;

2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;

3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.

Articolo 2

Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;

2) il paziente sia maggiorenne;

3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;

4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;

5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;

6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;

7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .

Articolo 4

Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.

La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.

Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.

Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593

maggio 21, 2013

CONFERENZA STAMPA EUTANASIA

PROPOSTA DI LEGGE PER L’EUTANASIA

http://www.associazionelucacoscioni.it/comunicato/proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare-su-rifiuto-di-trattamenti-sanitari-e-liceita

Ammalarci fa parte della vita, come guarire, nascere, invecchiare, amare e morire.

Le buone leggi servono alle persone per impedire che altri decidano per noi.

La proposta di istituire una legge per un fine vita più dolce e dignitoso è a nostro giudizio una necessità.

L’iniziativa verrà presentata Mercoledì 29 Maggio p.v. a Verona, presso la sala stampa del Comune di Verona, a partire dalle ore 11:30.

Saranno presenti:

Marco Cappato, Radicale, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni

Giorgio Pasetto, Consigliere Comunale – Lista Civica Tosi.

 

maggio 15, 2013

Contenitore e Contenuto

La Politica  che schiaccia le politiche, il contenitore senza contenuto.
La scienza politica di Aristotele consisteva nel dare ai Cittadini leggi, costumi e istituzioni duraturi nel tempo e che abbiano la possibilitá di essere migliorati a seconda delle necessitá. Questa concezione semplice e pulita della politica contiene in sé la necessitá di essere riempita di quelle che oggi chiameremmo politiche pubbliche, cioè azioni di lungo periodo finalizzate al benessere dei cittadini e a lasciarli liberi di cercare la felicitá: policies.
La politica contemporanea è invece ispirata alla teoria politica del Macchiavelli, ovvero politica come guerra di posizione, di conquista del potere, di permanenza strategica nei gangli dello Stato.
Le politiche per i Cittadini vengono dopo, subordinate alla conquista del potere.
Il senso pratico degli Americani mette al centro dell’azione la policy.
Ció nobilita il contenitore, non é fine a se stessa e non punta solo al potere.
Negli Stati Uniti le competizioni elettorali sono condotte discutendo di policy, di cose da fare, di riforme da introdurre, ovvero dei famosi contenuti.
Fare politiche pubbliche per i Cittadini significa fare leggi, ma anche seguirne poi l’applicazione, predisporre efficaci strumenti attuativi, misurarne poi gli esiti a breve, medio e lungo termine.
Ma se come avviene oggi, ogni iniziativa che dovrebbe essere di policy è finalizzata a guadagni di potere immediati, ne dipende che quel che conta non è tanto il suo successo, ma il successo della parte politica.
Inoltre quando cambiano gli equilibri politici, vengono annullate le decisioni prese dalla parte avversa.
Condivisione di politiche non-partisan che fanno il bene comune, sono rare in Italia, a differenza dei Paesi Anglosassoni.
E quindi molte leggi e molti provvedimenti finiscono con l’essere un fallimento, in balia della burocrazia amministrativa. La speranza è che i cartelli politici (contenitori) si riempiano di contenuti chiari e misurabili.
Giorgio Pasetto